Sez. 2, Sentenza n. 4023 del 02/09/1978 (Rv. 393623 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO DEL CONTRAENTE NON INADEMPIENTE - CONDIZIONI - EFFICACIA RETROATTIVA.*
CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - RECESSO DEL CONTRAENTE NON INADEMPIENTE - CONDIZIONI - EFFICACIA RETROATTIVA.*
Il cosiddetto "recesso" del contraente non inadempiente previsto nell'art 1385 cod civ, in tema di caparra confirmatoria, e uno strumento di risoluzione del contratto affidato alla manifestazione di volonta di quella parte e trova condizione di legittimita solo nell'importanza concreta dell'inadempimento, ai sensi dell'art 1455 cod civ, senza alcuna astratta limitazione correlata alla natura dell'effetto tipico del contratto a cui si riferisce. La sua efficacia retroattiva (fra le parti) si giustifica in base al principio stabilito dall'art 1458 cod civ, che non distingue fra contratti con effetti reali immediati e contratti con effetti obbligatori strumentali per la produzione degli effetti reali.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 1458
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)