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Sez. 1, Ordinanza n. 12523 del 08/05/2024 (Rv. 670980-02)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE | Decreto di determinazione della somma da versare per spese di procedura - Reclamabilità - Esclusione - Rimedi - Individuazione.
Stato
decisa il 2024-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670980-02

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA') - PROVVEDIMENTI IN MATERIA FALLIMENTARE

Il decreto con cui il tribunale ordina al debitore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lett. d), del d. lgs. n. 14 del 2019, il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lett. a) del medesimo articolo, non è soggetto a reclamo potendo ogni eventuale doglianza in ordine alla misura delle spese così fissata essere presentata nei motivi di reclamo avverso la sentenza con cui il tribunale, una volta definita la domanda di accesso a una procedura di regolazione concordata della crisi, dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale.

Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 44 com. 1 lett. D, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 44 com. 1 lett. A, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 122, Decreto Legisl. 12/01/2019 num. 14 art. 124

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)