Sez. 1, Sentenza n. 10821 del 04/12/1996 (Rv. 501040 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - IN GENERE | Determinazione della somma da versare per spese processuali - Carattere decisorio e definitivo della relativa statuizione - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Ricorso per cassazione a norma dell'art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - CONCORDATO PREVENTIVO - AMMISSIONE - DECRETO DI AMMISSIONE - IN GENERE
Il decreto con il quale il Tribunale, nel disporre l'ammissione di un imprenditore insolvente alla procedura di concordato preventivo, fissa la somma che l'imprenditore stesso è tenuto a versare in vista delle future spese processuali non è impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. trattandosi di provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e di definitività, in quanto, pur imponendo un onere di natura processuale, non si riflette su alcun diritto soggettivo dell'imprenditore, è privo di reale autonomia rispetto al successivo svolgimento della procedura e, non essendo concepibile il formarsi di un giudicato sul punto, può essere modificato d'ufficio o su istanza di parte.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 163 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 163 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)