diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 517 del 02/03/1971 (Rv. 350188 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - MOTIVAZIONE - LIMITI - CRITICHE MOSSE DALLE PARTI SU PUNTI DECISIVI - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1971-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350188-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - MOTIVAZIONE - LIMITI - CRITICHE MOSSE DALLE PARTI SU PUNTI DECISIVI - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*

Il giudice di merito, mentre, se non condivide le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, deve indicare i motivi del proprio dissenso, qualora, invece, ritenga di accoglierla, non e tenuto ad esprimere le particolari ragioni del suo convincimento. Tuttavia, allorquando le critiche mosse dalle parti alla consulenza sono tali che, se ritenute fondate, porterebbero a decisioni diverse da quelle contenute nella sentenza, il giudice che non le abbia prese in considerazione, limitandosi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente, vien meno all'Obbligo di motivazione e la sentenza e suscettibile di Cassazione. (Conf 1482'70, mass n 347320' 160'68, mass n 331015).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)