Sez. 2, Sentenza n. 160 del 22/01/1968 (Rv. 331015 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - MOTIVAZIONE - LIMITI - CRITICHE MOSSE DALLE PARTI SU PUNTI DECISIVI - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - MOTIVAZIONE - LIMITI - CRITICHE MOSSE DALLE PARTI SU PUNTI DECISIVI - MOTIVAZIONE - NECESSITA.*
Il giudice di merito, mentre, se non condivide le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, deve indicare i motivi del proprio dissenso, qualora, invece, ritenga di accoglierle, non e tenuto ad esprimere le particolari ragioni del suo convincimento. Tuttavia, allorquando le critiche mosse dalle parti alla consulenza sono tali che, se ritenute fondate, porterebbero a decisioni diverse da quelle contenute nella sentenza, il giudice che non le abbia prese in considerazione, limitandosi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente, vien meno all'Obbligo di motivazione e la sentenza e suscettibile di Cassazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)