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Sez. L, Sentenza n. 3042 del 08/05/1981 (Rv. 413596 - 01)

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - SCUOLE PRIVATE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - REQUISITI.*
Stato
decisa il 1981-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/413596-01

ISTRUZIONE E SCUOLE - PERSONALE INSEGNANTE - IN GENERE - SCUOLE PRIVATE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITA - REQUISITI.*

Il nomen iuris usato dalle parti, la pattuita inapplicabilita del contratto collettivo di settore e categoria nonche dell'Obbligo di fedelta e la carenza di una specifica previsione di poteri disciplinari del datore di lavoro non impediscono di riconoscere natura subordinata al rapporto di lavoro fra gli insegnanti di una scuola privata ed il titolare di essa, allorche i primi, partecipando ai consigli di classe, provvedendo alla redazione dei registri, tenendo i rapporti con i genitori degli alunni, svolgendo un corso annuale in orari prestabiliti e venendo retribuiti in misura fissa - indipendente dal numero degli alunni e da altre variabili del loro lavoro - si trovino, percio stesso, ad essere funzionalmente inseriti nell'impresa scolastica, il cui rischio di gestione grava esclusivamente sul detto titolare.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104, Cod. Civ. art. 2105, Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)