Sez. 3, Sentenza n. 232 del 25/01/1969 (Rv. 338190 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA DEDOTTA IN GIUDIZIO - AZIONE DI RISOLUZIONE - AZIONE DI CONDANNA - IRRILEVANZA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - FORO FACOLTATIVO - LUOGO IN CUI L'OBBLIGAZIONE E SORTA - RIFERIMENTO ALL'OBBLIGAZIONE ORIGINARIA DEDOTTA IN GIUDIZIO - AZIONE DI RISOLUZIONE - AZIONE DI CONDANNA - IRRILEVANZA.*
In tema di Competenza per territorio, ai fini della Determinazione del foro facoltativo ex art 20 cod proc civ, deve aversi riguardo a quello ove e sorta l'obbligazione originaria scaturente dal contratto, che e dedotta in giudizio, sia che di essa si chieda direttamente l'adempimento, l'accertamento o la risoluzione, sia che l'obbligazione stessa funzioni da causa petendi o da presupposto rispetto al contenuto specifico della domanda giudiziale (come nell'ipotesi di risarcimento dei danni). (V 2756-68, massima n 335368 1467-66, massima n 322923 73-66, massima n 320154).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)