diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 73 del 04/01/1966 (Rv. 320154 - 01)

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO.*
Stato
decisa il 1966-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320154-01

COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - DIRITTI DI OBBLIGAZIONE - OBBLIGAZIONE DEDOTTA IN GIUDIZIO.*

Ai fini della Determinazione del foro facoltativo, di cui all'art. 20 cod. proc. civ. deve aversi riguardo a quella delle obbligazioni originarie scaturenti dal contratto, sulla quale l'Azione viene fondata, sia che di essa si chiede direttamente l'adempimento, l'accertamento o la risoluzione, sia che l'obbligazione stessa funzioni da causa petendi o da presupposto rispetto al contenuto specifico della domanda giudiziale, ed in caso di domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale, il foro facoltativo si determina con riferimento al luogo in cui avrebbe dovuto eseguirsi l'obbligazione originaria di cui il risarcimento e sostitutivo. *

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)