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Sez. U, Sentenza n. 1104 del 01/03/1989 (Rv. 462033 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO IN FORZA DI SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - RICORSO AL COLLEGIO MEDICO PROVINCIALE - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ DELLE MANSIONI CON LO STATO DI SALUTE - INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1989-03-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462033-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - LICENZIAMENTO - PER MANCATO SUPERAMENTO DEL PERIODO DI PROVA - REINTEGRAZIONE NEL POSTO DI LAVORO IN FORZA DI SENTENZA PROVVISORIAMENTE ESECUTIVA - RICORSO AL COLLEGIO MEDICO PROVINCIALE - RICHIESTA DI ACCERTAMENTO DELLA COMPATIBILITÀ DELLE MANSIONI CON LO STATO DI SALUTE - INTERESSE ALLA PROSECUZIONE DEL GIUDIZIO - SUSSISTENZA.*

Con riguardo alla controversia inerente alla validità del recesso dell'imprenditore dal rapporto di lavoro in prova con invalido avviato al collocamento obbligatorio a norma della legge 2 aprile 1968 n. 482, la circostanza che il lavoratore, reintegrato nel posto in forza di sentenza provvisoriamente esecutiva, abbia proposto ricorso al collegio medico provinciale, ai sensi dell'art. 20 della citata legge, per l'accertamento della compatibilità delle mansioni con lo stato di salute, non incide sul suo interesse alla prosecuzione del giudizio, al fine di ottenere la conferma e definitività di detta sentenza, né può implicare un'eventualità di conflitto di giurisdizione, in relazione alle determinazioni di detto collegio medico, non avendo il medesimo natura e funzioni di organo giurisdizionale. (V 2039/86, mass n 445239).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)