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Sez. L, Sentenza n. 2039 del 22/03/1986 (Rv. 445239 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ISCRIZIONE DELL'INVALIDO NEGLI APPOSITI ELENCHI - SUCCESSIVA PERDITA DI OGNI CAPACITÀ LAVORATIVA - OSTACOLO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O GIUSTA CAUSA DI RISOLUZIONE.*
Stato
decisa il 1986-03-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445239-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - ISCRIZIONE DELL'INVALIDO NEGLI APPOSITI ELENCHI - SUCCESSIVA PERDITA DI OGNI CAPACITÀ LAVORATIVA - OSTACOLO ALLA COSTITUZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O GIUSTA CAUSA DI RISOLUZIONE.*

In tema di collocamento obbligatorio, l'assunzione dell'invalido avviato dall'U.P.l.m.o. È condizionata alla persistenza di una seppur ridotta idoneità fisica del lavoratore protetto la quale deve sussistere, non solo al momento dell'iscrizione dell'invalido negli appositi elenchi del collocamento (secondo l'attestazione rilasciata dall'ufficiale sanitario ex art. 19 della legge n. 482 del 1968), ma anche al concreto riscontro nel momento della Costituzione del rapporto di lavoro e per tutta la sua durata, di modo che la sopravvenienza della perdita di ogni capacità lavorativa ovvero di una complessiva situazione patologica nello invalido tale da renderlo - per la natura ed il grado della sua Invalidità ovvero in generale per tutte le altre limitazioni derivanti dalle sue infermità - fonte di possibile danno alla salute e all'incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti (evenienze queste verificabili, su ricorso delle parti, dal collegio medico previsto dall'art. 20 della cit. Legge n. 482 a mezzo di un accertamento che ha il valore di una perizia stragiudiziale e che non preclude la successiva tutela innanzi al giudice ordinario) - impedisce la Costituzione del rapporto di lavoro o ne determina la risoluzione. (nella specie il giudice del merito aveva ritenuto sussistere le predette condizioni ostative alla Costituzione del rapporto di lavoro per essere l'invalido, in quanto altresì tossicodipendente, inidoneo a lavorare in uno stabilimento esposto a continuo pericolo di incendi e di esplosioni per la presenza di alcool etilico; la S.C. - nel confermare tale pronuncia - ha enunciato il suddetto principio di diritto). (V 4560/84, mass nn 436459 e 436458).*

Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 1 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 10 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 19, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)