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Sez. 1, Sentenza n. 27087 del 15/12/2011 (Rv. 620688 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Istanza di sospensione della liquidazione dell'attivo - Rigetto - Reclamo alla corte d'appello - Declaratoria d'irreclamabilità - Ricorso per cassazione - Inammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620688-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Non è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., rivolto nei confronti del provvedimento con il quale la corte d'appello abbia dichiarato non reclamabile il diniego dell'istanza formulata dal ricorrente, ai sensi dell'art. 19 legge fall., di sospensione della liquidazione dell'attivo, in attesa della definizione del reclamo avverso la sentenza di fallimento, trattandosi di provvedimento del tutto equiparabile all'ordinanza, non impugnabile, ed in quanto priva di decisorietà, non ricorribile per cassazione, emessa ai sensi degli artt. 283 e 351 cod. proc. civ., sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Legge Falliment. art. 19

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)