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Sez. 3, Sentenza n. 5011 del 08/03/2005 (Rv. 581470 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE | Sentenza di primo grado - Provvisoria esecuzione - Provvedimenti di sospensione ex art. 351, primo comma, cod. proc. civ. - Non impugnabilità - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581470-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - ORDINANZE

Non è impugnabile l'ordinanza collegiale emessa ai sensi dell'art. 351, primo comma, cod. proc. civ. sull'istanza dell'appellante, principale o incidentale, di sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza di primo grado, non essendo al riguardo previsto un procedimento analogo a quello dal medesimo art. 351 stabilito con riferimento al decreto emesso, in caso di urgenza, dal presidente del collegio anteriormente all'udienza di comparizione, del quale è espressamente prevista la conferma, la modifica o la revoca da parte del collegio, all'udienza in camera di consiglio. Inoltre, stante il difetto del carattere della decisorietà, la detta ordinanza collegiale non è nemmeno ricorribile per cassazione ex art. 111 Cost. (risultando pertanto inammissibile nella specie la questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 283 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 351 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)