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Sez. 1, Sentenza n. 8191 del 23/05/2003 (Rv. 563483 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE | Espulsione dello straniero per mancata richiesta di permesso di soggiorno - Relativo decreto prefettizio - Successivo rilascio del permesso di soggiorno a seguito di conclusione del procedimento di emersione di lavoro irregolare (legge n. 189 del 2002; D.L. n. 195 del 2002, conv. in legge n. 222 del 2002) - Effetti - Revoca del precedente decreto di espulsione - Configurabilità - Conseguenze nel giudizio di legittimità pendente sulla impugnazione di quest'ultimo decreto - Cessazione della materia del contendere - Necessità.
Stato
decisa il 2003-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/563483-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nonché dell'art. 2 del d.l. 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, la conclusione del procedimento di emersione di lavoro irregolare, con il rilascio del permesso di soggiorno, comporta la revoca del decreto prefettizio, già adottato, di espulsione dello straniero per mancata richiesta di quel permesso, con conseguente inammissibilità, per cessazione della materia del contendere, del ricorso per cassazione proposto avverso la decisione del tribunale resa in sede di impugnazione del detto decreto di espulsione.

Riferimenti normativi: Legge 30/07/2002 num. 189 art. 33 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST., Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)