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Sez. 1, Sentenza n. 6998 del 13/04/2004 (Rv. 574215 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Espulsione amministrativa - Previa instaurazione della procedura di emersione di lavoro irregolare - Potere del prefetto - Sospensione - Decreti adottati in pendenza della procedura - Invalidazione - Accoglimento della domanda di legalizzazione - Effetti.
Stato
decisa il 2004-04-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/574215-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di espulsione amministrativa dell straniero, la previa instaurazione della procedura di emersione di lavoro irregolare prevista dall'art. 2 del D.L. 9 settembre 2002, n.195, convertito in legge 9 ottobre 2002, n. 222, e dall'art. 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, determina "ex se", in base all'art. 2 del detto D.L., la sospensione del potere espulsivo del prefetto (salva l'ipotesi straordinaria dell'espellendo che risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato), con la conseguente invalidazione dei decreti che, nella pendenza della procedura, siano nondimeno adottati; mentre l'accoglimento della domanda di legalizzazione, e la stipula del contratto di soggiorno, ancorché la domanda sia stata proposta dopo la misura espulsiva, avrà comunque l'effetto di revoca "ex tunc" del decreto di espulsione.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 09/09/2002 num. 195 art. 1 CORTE COST. PENDENTE, Legge 09/10/2002 num. 222 CORTE COST. PENDENTE, Legge 30/07/2002 num. 189 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)