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Sez. U, Sentenza n. 6773 del 15/11/1983 (Rv. 431475 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI UN INSERVIENTE PER SOPPERIRE ALLE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA PRETURA - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROSECUZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE OPPOSTO ALL'ASSUNZIONE - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1983-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431475-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - ASSUNZIONE DA PARTE DEL COMUNE DI UN INSERVIENTE PER SOPPERIRE ALLE ESIGENZE DEGLI UFFICI DELLA PRETURA - COSTITUZIONE DI UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO - CONFIGURABILITÀ - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - PROSECUZIONE DI FATTO DEL RAPPORTO DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE OPPOSTO ALL'ASSUNZIONE - IRRILEVANZA.*

L'assunzione da parte del comune di un dipendente, per sopperire, con mansioni di inserviente, alle esigenze degli uffici della pretura, costituisce un rapporto di pubblico impiego, come tale devoluto alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, per effetto dell'inserimento del dipendente medesimo nell'ambito dell'organizzazione pubblicistica dell'ente territoriale, in correlazione ai suoi compiti istituzionali, mentre resta a tal fine irrilevante che detto rapporto sia sorto a termine e sia proseguito di fatto, con le stesse mansioni, dopo la scadenza del termine. (V 3240/80, mass n 407032).*

Riferimenti normativi: Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Legge 24/04/1941 num. 392 art. 1 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)