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Sez. U, Sentenza n. 850 del 08/02/1990 (Rv. 465188 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNITÀ MONTANA DEL CALORE SALERNITANO - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONTROVERSIA CON I DIPENDENTI AVENTE PER OGGETTO L'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO NEL CORSO DI UN RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO POI PROROGATO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTESTUALE DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER GLI STIPENDI CONSEGUENTEMENTE NON CORRISPOSTI - ESTENSIONE - QUESTIONE ATTINENTE A DIRITTI PATRIMONIALI CONSEGUENZIALI - CONFIGURABILITÀ - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465188-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI - COMUNITÀ MONTANA DEL CALORE SALERNITANO - ENTE PUBBLICO NON ECONOMICO - CONTROVERSIA CON I DIPENDENTI AVENTE PER OGGETTO L'ILLEGITTIMITÀ DEL LICENZIAMENTO NEL CORSO DI UN RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO POI PROROGATO - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO - CONTESTUALE DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER GLI STIPENDI CONSEGUENTEMENTE NON CORRISPOSTI - ESTENSIONE - QUESTIONE ATTINENTE A DIRITTI PATRIMONIALI CONSEGUENZIALI - CONFIGURABILITÀ - ESTENSIONE.*

Le domande volte a conseguire la dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento, oltre alla reintegrazione nel posto di lavoro, proposte contro la comunità montana del calore salernitano da un lavoratore da questa assunto con rapporto a tempo determinato successivamente prorogato, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che, ai sensi della legge statale 3 dicembre 1971 n. 1102 e della legge della regione Campania 14 gennaio 1974 n. 3, la detta comunità ha la qualità di ente pubblico non economico, con la conseguente configurabilità del rapporto predetto come rapporto di pubblico impiego. Tale giurisdizione non trova deroga con riguardo alla contestuale domanda di risarcimento del danno, che, riferendosi sostanzialmente, in Mancanza della prospettazione di ulteriori voci di danno, alla pretesa degli stipendi non corrisposti per l'avvenuta risoluzione illegittima del rapporto, non introduce una di quelle questioni attinenti a diritti patrimoniali conseguenziali, riservate dall'art. 7, terzo comma, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 al giudice ordinario. (V 2593, mass n 462904; (V 5820/88, mass n 460332; (V 4128/88, mass n 459213; (V 2876/84, mass n 434929; (V 6773/83, mass n 431475; (V 3002/83, mass n 427918).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 117 CORTE COST., Legge 03/12/1971 num. 1102 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge Reg. Campania 14/01/1974 num. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)