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Sez. 5, Sentenza n. 5825 del 02/12/1999 Cc. (dep. 13/01/2000) Rv. 215568 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ) | Erronea attribuzione alla impugnazione del "nomen iuris"- Individuabilità della impugnazione effettivamente voluta - Potere dovere del giudice di qualificare esattamente il gravame - Valutazione della sua ammissibilità - Sussistenza - Fattispecie: ricorso per cassazione avverso provvedimento di revoca di precedente ordinanza che ha dichiarato la inefficacia di una misura cautelare - Riqualificabilità come appello - Trasmissione degli atti al Tribunale del Riesame.
Stato
decisa il 1999-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215568-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASI E MEZZI (TASSATIVITÀ)

In tema di libertà personale, è provvedimento errato, ma non abnorme, quello con il quale il giudice revochi sua precedente ordinanza, con la quale era stata dichiarata la inefficacia della misura cautelare in carcere per decorrenza dei termini. Esso pertanto non è impugnabile in cassazione, ma, ricorrendone i presupposti, deve essere qualificato dalla adita Suprema corte come appello, con conseguente trasmissione degli atti al competente Tribunale del Riesame.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 5, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568 com. 5, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 299 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 311 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 910, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 910

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)