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Sez. L - , Sentenza n. 17638 del 01/07/2019 (Rv. 654477 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Pubblico impiego privatizzato - Procedimento disciplinare sospeso prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e riattivato dopo - Termine finale previsto dalla contrattazione collettiva - Applicabilità - Pendenza del processo penale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-07-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654477-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

In tema di pubblico impiego privatizzato, ai procedimenti disciplinari, avviati e sospesi in data antecedente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 e riattivati in epoca successiva alla modifica dell'art. 5 della l. n. 97 del 2001, si applica il termine perentorio stabilito per la conclusione del procedimento dalla contrattazione collettiva di comparto; il termine finale fissato dall'art. 14 del c.c.n.l. 19 aprile 2004, come modificato dal c.c.n.l. 10 aprile 2008, legittimamente previsto dalle parti collettive nell'esercizio del potere alle stesse conferito dal suddetto art. 5, è applicabile anche ai procedimenti disciplinari che l'amministrazione abbia avviato e sospeso a seguito della notizia della pendenza a carico del dipendente di un processo penale avente ad oggetto fatti di rilievo disciplinare.

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 19/04/2004 art. 14 com. 3, Contr. Coll. 10/04/2008, Decreto Legisl. 27/10/2009 num. 150 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)