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Sez. L - , Sentenza n. 4429 del 23/02/2018 (Rv. 647454 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE | Pubblico impiego privatizzato - Procedimento disciplinare successivo a sentenza penale di condanna - Termine di conclusione - Previsione dei contratti collettivi - Soppressione ex art. 72, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 - Decorrenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/647454-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IN GENERE

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, il procedimento disciplinare iniziato o proseguito dopo che nei confronti del dipendente sia stata pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, deve concludersi, a norma dell'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 97 del 2001, nel termine di centottanta giorni dalla data di inizio o prosecuzione, fatti salvi, per i procedimenti nei quali la notizia dell'infrazione risulti acquisita dagli organi dell'azione disciplinare prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009, i termini diversi previsti dalla contrattazione collettiva, da considerarsi perentori. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito, relativa ad un procedimento iniziato nel 2005 e concluso con il licenziamento nel 2010, che aveva ritenuto inapplicabile il termine di centoventi giorni previsto dall'art. 24 del c.c.n.l. 6 luglio 1995 del Comparto Regioni e Autonomie Locali, rilevando che l'art. 72, comma 2, del d.lgs. n. 150 del 2009 aveva soppresso il riferimento ai contratti collettivi solo per i procedimenti disciplinari avviati dopo l'entrata in vigore della riforma).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 27/03/2001 num. 97 art. 5 com. 4, Decreto Legge 27/10/2009 num. 150 art. 72 com. 2, Contr. Coll. 06/07/1995 art. 24 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)