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Sez. 2, Sentenza n. 3804 del 30/03/1995 (Rv. 491551 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE | Regolamento edilizio del comune di Biella - Zone agricole residenziali estensive - Fondi appartenenti a diversi proprietari - Distacchi delle costruzioni dai confini - Estensione ai confini di uno stesso fondo con parti di esso gravate dal diritto di superficie.
Stato
decisa il 1995-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/491551-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE

La disposizione del regolamento edilizio del Comune di Biella approvato con decreto interministeriale 31 marzo 1967 n. 6065, che prescrive, nelle zone agricole residenziali estensive, un distacco dal confine di sei metri per le costruzioni agricole e residenziali e di nove metri per le costruzioni artigianali, deve ritenersi applicabile non solo ai confini tra fondi appartenenti a diversi proprietari, ma anche ai confini che delimitano un fondo da una sua parte individuata gravata da diritto di superficie o di usufrutto dato che questi diritti, dando luogo ad una sorta di proprietà limitata (rispettivamente, proprietà superficiaria e dominio utile) caratterizzano giuridicamente l'area o la superficie che ne è oggetto distinguendola, appunto attraverso il confine, dal più vasto fondo dal quale quell'area è stata ritagliata o distaccata e che anche per le costruzioni elevate su fondi confinanti con altri che, ancorché appartenenti, per la nuda proprietà, allo stesso proprietario, siano oggetto dell'altrui proprietà superficiaria o dominio utile sono presenti le ragioni che sono alla base della predetta disposizione del regolamento edilizio, la quale, ricollegandosi alla esigenza di distacchi minimi tra le costruzioni o zone di rispetto, ha lo scopo di ripartire tra i proprietari l'onere delle intercapedini.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 952, Cod. Civ. art. 981, DM Lavori pubblici 31/03/1967 art. 6065

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)