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Sez. 2, Sentenza n. 716 del 26/01/1998 (Rv. 511923 - 01)

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE | Caducazione dei vincoli del piano regolatore generale - Conseguenze - Applicabilità delle norme del codice civile compreso il principio della prevenzione - Esclusione - Fondamento - Disciplina ex art. 17 legge n 765 del 1967 introduttivo dell'art. 41 - bis della legge urbanistica del 1942 - Applicabilità - Carattere integrativo delle norme del cod. civ. - Sussistenza - Estensione anche al principio della prevenzione - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/511923-01

PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE

La caducazione dei vincoli stabiliti dal piano regolatore generale non comporta che in tema di distanze fra costruzioni o tra costruzioni e terreno del confinante debba farsi ricorso alle norme sulle distanze e al principio della prevenzione fissati dal codice civile, trovando applicazione le disposizioni contenute nell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765(che ha introdotto l'art. 41 "quinquies" della legge urbanistica del 17 agosto 1942, n.1150) integrative bensì della disciplina codicistica in materia di distanze ma non anche per quanto concerne il principio della prevenzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 872 CORTE COST., Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 875 CORTE COST., Cod. Civ. art. 877, Legge 17/08/1942 num. 1150 art. 41 bis CORTE COST., Legge 06/08/1967 num. 765 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)