Sez. 2, Sentenza n. 9008 del 07/04/1984 Ud. (dep. 23/10/1984) Rv. 166280 - 01
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - OBBLIGO DI IDONEE CAUTELE DA PARTE DEI TITOLARI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - INQUINAMENTO QUALE CONSEGUENZA DI EVENTI NATURALI - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ - RATIO - FATTISPECIE: ECCEZIONALE PIOGGIA.*
ACQUE - TUTELA DELLE ACQUE DALL'INQUINAMENTO - OBBLIGO DI IDONEE CAUTELE DA PARTE DEI TITOLARI DI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI - INQUINAMENTO QUALE CONSEGUENZA DI EVENTI NATURALI - SUSSISTENZA DELLA RESPONSABILITÀ - RATIO - FATTISPECIE: ECCEZIONALE PIOGGIA.*
I titolari degli scarichi di insediamenti produttivi hanno il dovere di adottare ogni cautela onde evitare l'inquinamento delle acque protette. Pertanto la loro responsabilità per colpa può essere esclusa soltanto dal caso fortuito che, oltre a dovere essere provato da chi lo invoca, non può certamente sussistere in relazione ad eventi naturali, che non sono imponderabili né imprevedibili. (nella specie era stata invocata l'esimente, ritenuta insussistente, per inquinamento di acque addebitato ad una eccezionale pioggia).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 45, Legge 10/05/1976 num. 319 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)