Sez. L, Sentenza n. 3909 del 22/04/1987 (Rv. 452761 - 01)
COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI - EFFICACIA - GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA CHIAMATO A DECIDERE UNA IDENTICA QUESTIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA INTERPRETAZIONE DI UN REGOLAMENTO - OBBLIGO DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
COMUNITÀ EUROPEA - CORTE DI GIUSTIZIA - FUNZIONI - IN GENERE - INTERPRETAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNITARI - EFFICACIA - GIUDICE DI ULTIMA ISTANZA CHIAMATO A DECIDERE UNA IDENTICA QUESTIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA INTERPRETAZIONE DI UN REGOLAMENTO - OBBLIGO DI RIMETTERE GLI ATTI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
In tema d'interpretazione delle norme di un regolamento comunitario, mentre la decisione della commissione C.e.E. Non vincola affatto i giudici nazionali, la pronuncia della Corte di giustizia della comunità, resa su richiesta di un giudice nazionale investito di una determinata controversia, esonera il giudice di ultima istanza, successivamente chiamato a decidere una identica questione, dallo Obbligo - che è previsto dall'art. 177 del trattato istitutivo della C.e.E. E che può quindi essere considerato "senza contenuto" - di richiedere a detta Corte l'interpretazione della medesima norma, salvo il potere di tale giudice di deferire nuovamente la questione alla Corte di giustizia, ove, procedendo ad autonoma deliberazione, ritenga che la precedente decisione non escluda il dubbio interpretativo.*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)