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Sez. L, Sentenza n. 1941 del 10/03/1990 (Rv. 465805 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI) - RESIDENZA NEL TERRITORIO ITALIANO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - QUESTIONE DELLA INEFFICACIA DI TALE DISCIPLINA - NECESSITÀ DI RIESAME DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1990-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465805-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE SOCIALE - SOGGETTI (ANZIANI) - RESIDENZA NEL TERRITORIO ITALIANO EX ART. 26 DELLA LEGGE N. 153 DEL 1969 - QUESTIONE DELLA INEFFICACIA DI TALE DISCIPLINA - NECESSITÀ DI RIESAME DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLA COMUNITÀ EUROPEA - INSUSSISTENZA.*

L'esistenza di una pronuncia della Corte di giustizia della comunità europea, interpretativa della disposizione di un regolamento comunitario, esonera il giudice nazionale, chiamato a decidere la stessa questione, dall'Obbligo di richiedere a detta Corte l'interpretazione della medesima disposizione, salvo il potere di detto giudice di deferire nuovamente la questione alla Corte, ove ritenga che la precedente decisione non sciolga il dubbio interpretativo. Peraltro, una tale necessità di riesame non sussiste con riguardo alla questione dell'inefficacia, ai sensi dell'art. 10 del regolamento comunitario n. 1408 del 1971, della normativa italiana (art. 26 della legge 30 aprile 1969 n. 153) in tema di pensione sociale, che ne subordina la concessione alla residenza del cittadino nel territorio nazionale, avendo detta Corte, con decisione del 5 maggio 1983 (in causa n. 139/82), già escluso che la pensione sociale, equiparabile ad una Forma pensionistica previdenziale ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento, possa subire riduzione, modificazione, sospensione o soppressione o confisca per il fatto che il beneficiario risiede in uno stato diverso da quello nel quale si trova l'istituzione debitrice. (nella specie, la Corte suprema ha escluso la necessità del riesame, non essendo stato tale indirizzo interpretativo sostanzialmente contraddetto da successive decisioni della medesima Corte e, in particolare, da quelle del 12 luglio 1984 (in causa 261/83) e del 27 marzo 1985 (in causa 249/83). (V 3909/87, mass n 452761; (V 809/84, mass n 433031).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 25/03/1957 num. 177, Legge 14/10/1957 num. 1203 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 14/06/1971 num. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)