Sez. L, Sentenza n. 2307 del 29/07/1974 (Rv. 370696 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - ISTANZA DI DISTRAZIONE - ACCOGLIMENTO - EFFETTI - CREDITO DEL DIFENSORE NEI CONFRONTI DEL SOCCOMBENTE - SUSSISTENZA - CESSIONE DI CREDITO DAL CLIENTE AL DIFENSORE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - ISTANZA DI DISTRAZIONE - ACCOGLIMENTO - EFFETTI - CREDITO DEL DIFENSORE NEI CONFRONTI DEL SOCCOMBENTE - SUSSISTENZA - CESSIONE DI CREDITO DAL CLIENTE AL DIFENSORE - CONFIGURABILITA - ESCLUSIONE.*
Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, dichiarando di avere anticipato le spese del processo e di non aver ricevuto gli onorari, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo e, per effetto della attribuzione (che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge direttamente a favore del difensore nei confronti del soccombente. Deve percio escludersi che si verta in ipotesi di cessione di credito da parte del cliente al proprio difensore, poiche il primo, non avendo anticipato le spese, ne corrisposto gli onorari, mai e stato creditore di tali somme e, pertanto, non puo cedere un credito di cui non e titolare.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)