Sez. 3, Sentenza n. 2870 del 10/05/1984 (Rv. 434920 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIRITTO DEL DIFENSORE - NATURA.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - DISTRAZIONE DELLE SPESE - DIRITTO DEL DIFENSORE - NATURA.*
Il difensore munito di procura, il quale chieda la distrazione, a proprio favore, delle spese di giudizio e degli onorari, dichiarando di avere anticipato le prime e di non aver ricevuto i secondo, agisce per la tutela di un diritto proprio ed autonomo, e, per effetto dell'attribuzione ad esso di dette spese ed onorari (attribuzione che costituisce una distinta statuizione, formalmente cumulata con le altre pronunce della sentenza), il credito sorge direttamente a favore del difensore, nei confronti del soccombente, dovendosi escludere che si verta in ipotesi di cessione di credito, da parte del cliente, al proprio difensore. (Conf 3037/72, mass n 360798; (Conf 2307/74, mass n 370696).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 93 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)