Sez. L, Sentenza n. 7166 del 01/07/1993 (Rv. 482961 - 01)
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere | Deduzione della questione di legittimità costituzionale già sollevata davanti al giudice di rinvio dopo la cassazione per violazione o falsa applicazione di norme di diritto - Inammissibilità - Limiti.
Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Motivi del ricorso - In genere
Quando un punto della controversia sia stato deciso dalla Corte di Cassazione con sentenza di annullamento con rinvio fondata sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto, di cui si sia successivamente eccepita nel giudizio di rinvio l'illegittimità costituzionale, è inammissibile il nuovo ricorso con cui si proponga detta questione, in quanto il punto stesso, in conseguenza della anteriore decisione di cassazione, non è suscettibile in diritto di una impugnazione e comunque di riesame, salvo il caso in cui si possa fare valere, anche se in forza d'una sentenza della Corte Costituzionale, uno "jus superveniens" non applicato dal giudice di rinvio.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge Cost. 09/02/1948 num. 1 art. 1 PENDENTE, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)