diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 6737 del 15/06/1995 (Rv. 492866 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | Mutamento della norma - Obbligo di attenersi al principio enunciato dalla Corte di Cassazione in base alla precedente norma - Esclusione.
Stato
decisa il 1995-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492866-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

L'obbligo del giudice del rinvio di attenersi al principio enunciato dalla Corte di cassazione, a norma dell'art. 384 cod. proc. civ., viene meno nel caso in cui, dopo la riassunzione del giudizio di rinvio, muti la norma dalla quale il principio di diritto è stato dedotto (nella specie, erano cambiati i criteri per l'attribuzione dell'assegno di divorzio a seguito della legge 6 marzo 1987 n. 74, il cui art. 10, quarto comma, aveva modificato l'art. 5 della legge 1 dicembre 1970 n. 898).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 06/03/1987 num. 74 art. 10 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)