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Sez. 2, Sentenza n. 2475 del 29/09/1964 (Rv. 303709 - 01)

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI - TERMINI - DIFESE DELLE PARTI - CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1964-09-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/303709-01

ARBITRATO - PROCEDIMENTO ARBITRALE - ATTI ISTRUTTORI - TERMINI - DIFESE DELLE PARTI - CONTRADDITTORIO - NECESSITA.*

Indipendentemente dalle norme fissate agli arbitri dalle parti in ordine allo svolgimento del giudizio arbitrale ed anche se le parti non abbiano fissato alcuna di tali norme ed abbiano data ampia liberta agli arbitri stessi di regolare nel modo ritenuto piu opportuno quello svolgimento, gli arbitri devono sempre, per l'inderogabile principio del contraddittorio, dare la possibilita alle parti di svolgere le loro ragioni in tutto il corso del giudizio e particolarmente, quando siano stati assunti mezzi di prova e sia stata espletata un'istruttoria, far conoscere alle parti i risultati dell'istruttoria medesima e concedere termine per le loro conclusioni, deduzioni e difese a seguito dell'istruttoria espletata.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 816 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)