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Sez. 6 - 1, Sentenza n. 15420 del 19/06/2013 (Rv. 627015 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ritardo conseguente all'astensione degli avvocati dalle udienze - Computabilità - Sussistenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627015-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione da eccessiva durata del processo, non possono essere imputati alle parti i ritardi dovuti a rinvii delle udienze derivanti dall'astensione degli avvocati, che rappresenta l'esplicazione di un diritto costituzionalmente tutelato dei difensori e non integra un comportamento riconducibile alle parti stesse. Né, del resto, l'astensione dalle udienze è di per sé idonea a ledere il diritto al rispetto del termine di ragionevole durata, comportando solo un rinvio della causa, la cui irrealizzabilità nei tempi brevi previsti dal codice di rito consegue all'inadeguatezza del sistema giudiziario a fronteggiare la domanda di giustizia in tempi congrui.

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)