Sez. 1, Sentenza n. 15143 del 18/07/2005 (Rv. 583129 - 01)
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Ritardo conseguente ad astensione degli avvocati dalle udienze - Computabilità - Esclusione - Fondamento.
CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE
In tema di equa riparazione per la violazione del termine ragionevole di durata del processo ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, i ritardi dovuti a rinvii delle udienza causati dall'astensione degli avvocati non sono attribuibili a "violazioni di sistema", per cui non possono essere ascritti a disfunzioni dell'organizzazione giudiziaria, essendo imputabili a fattori a questa esterni ed estranei.
Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)