Sez. 5, Sentenza n. 10445 del 12/05/2011 (Rv. 618087 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Motivo di ricorso avente ad oggetto la compensazione delle spese di lite - Da parte di ricorrente rimasto soccombente verso controparte contumace - Declaratoria di inammissibilità per carenza di interesse - Configurabilità - Ragioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di ricorso per cassazione, va dichiarato inammissibile, per carenza di interesse, il motivo di ricorso con cui la parte contesti la statuizione di compensazione delle spese di lite, contenuta nella sentenza d'appello, lì dove, essendo essa risultata totalmente soccombente ed essendo la controparte rimasta contumace, la corretta statuizione da adottarsi (in particolare quella di "nulla a disporre sulle spese") non avrebbe determinato alcun risultato utile al ricorrente soccombente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 100 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)