Sez. 1, Ordinanza n. 2186 del 10/11/1971 Cc. (dep. 25/02/1972) Rv. 120278 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - PROSCIOGLIMENTO PER CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - ESCLUSIONE IMPLICITA DELLA SUSSISTENZA DI PROVE PER L'ASSOLUZIONE PIENA - MOTIVATA RICHIESTA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA AMPIA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE PENALE - DECLARATORIA DI DETERMINATE CAUSE DI NON PUNIBILITA - PROSCIOGLIMENTO PER CAUSA ESTINTIVA DEL REATO - ESCLUSIONE IMPLICITA DELLA SUSSISTENZA DI PROVE PER L'ASSOLUZIONE PIENA - MOTIVATA RICHIESTA DI ASSOLUZIONE CON FORMULA AMPIA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Il principio secondo il quale la declaratoria di proscioglimento per causa estintiva del reato contiene l'implicita esclusione della esistenza di prove che rendono evidente l'applicabilita di una formula assolutoria pienamente liberatoria nel merito, viene meno nel caso in cui sia stata proposta una motivata richiesta di assoluzione con una delle ampie formule previste nel capoverso dell'art 152 cod proc pen, fra le quali quella ché il fatto non e preveduto dalla legge come reatò deve ritenersi comprensiva, non solo della ipotesi di non incriminazione a priori del fatto, ma anche di quella in cui, non ostante l'astratta incriminazione del fatto, il reato venga, tuttavia, meno in concreto per il concorrere di una causa generica o specifica di non punibilita. In siffatte ipotesi il giudice ha il dovere di prendere in esame gli assunti difensivi dell'imputato e di prospettare adeguatamente le ragioni che l'hanno indotto a disattenderli e ad adottare il proscioglimento per causa estintiva del reato.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 152 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)