Sez. 3, Sentenza n. 7441 del 31/03/2011 (Rv. 617521 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA | Danni da prodotto farmaceutico - Diritto al risarcimento del danno - Prescrizione - Decorrenza - Dalla revoca dell'autorizzazione al commercio del farmaco - Necessità.
PRESCRIZIONE CIVILE - DECORRENZA
In tema di responsabilità da prodotto farmaceutico, la conoscenza o conoscibilità del difetto del farmaco, idonea, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 224, a determinare il corso della prescrizione in concorso con gli altri due eventi previsti dalla norma, non può in ogni caso ravvisarsi fino al momento nel quale non sia stata disposta la revoca dell'autorizzazione alla commercializzazione - a nulla rilevando che ne sia stata nel frattempo disposta la sospensione - e sempre che il provvedimento di revoca identifichi il difetto e che tale provvedimento non sia impugnato in sede amministrativa o giudiziale, nel qual caso solo il definitivo esito di tali tutele è idoneo a far decorrere la prescrizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 224 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)