Sez. 3, Ordinanza n. 4652 del 22/02/2008 (Rv. 601882 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Difensore del creditore istante - Mancanza di procura - Dichiarazione di improcedibilità dell'azione esecutiva - Possibilità alternativa di pronuncia di ufficio o su domanda del debitore - Configurabilità - Natura dell'istanza del debitore esecutato - Opposizione esecutiva - Esclusione - Natura del conseguente provvedimento del giudice dell'esecuzione - Sentenza resa su opposizione - Esclusione - Atto del processo esecutivo - Sussistenza - Rimedio impugnatorio - Opposizione agli atti esecutivi.
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE
In tema di espropriazione forzata, poiché la parte istante si deve avvalere di difensore per dare inizio al processo (artt. 555 e 125 cod. proc. civ. e 170 disp. att. cod. proc. civ.) e per proseguirlo una volta che lo abbia iniziato con il pignoramento (art. 82, comma secondo, prima parte, cod. proc. civ.), la perdurante mancanza di un difensore munito di procura, come può essere rilevata e dichiarata di ufficio dal giudice dell'esecuzione, lo può essere su istanza del debitore, e dare luogo a provvedimento che dichiara l'improcedibilità del processo. In tal caso, la richiesta rivolta dal debitore al giudice dell'esecuzione non ha natura di opposizione esecutiva, perché non è volta a far rilevare la nullità di un singolo atto del processo, né è necessaria per impedire che tale nullità resti sanata, sicché il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione dichiara improcedibile il processo esecutivo non ha natura di sentenza resa su opposizione, ma ha natura di atto del processo esecutivo, contro il quale il creditore procedente deve proporre opposizione agli atti esecutivi.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 82 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Proc. Civ. art. 555, Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 170
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)