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Sez. 1, Sentenza n. 11036 del 11/12/1996 (Rv. 501230 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE | Opposizione agli atti esecutivi o all'esecuzione - Differenze - Rilevanza ai fini dell'individuazione del mezzo di impugnazione -. Fattispecie - Dichiarazione di improcedibilità dell'azione esecutiva e dichiarazione di estinzione del processo esecutivo - Distinzioni reciproche - Conseguenze - Appello avverso la prima pronuncia - Configurabilità - Ricorso diretto per Cassazione - Esclusione - Opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. avverso la seconda pronuncia - Necessità.
Stato
decisa il 1996-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/501230-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - IN GENERE

La dichiarazione di improcedibilità' dell'azione esecutiva, e di restituzione della somma pignorata identifica pronuncia sull'opposizione all'esecuzione e pertanto, nei suoi confronti, giacché - in difetto di specifica deroga normativa - è ammesso l'appello, si rende inammissibile il ricorso diretto per cassazione. Costituisce, invece, atto esecutivo il provvedimento con il quale il giudice - sulla base della decisione sull'opposizione all'esecuzione - dichiari l'estinzione del processo esecutivo. Pertanto esso, come tale, è impugnabile con l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)