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Sez. 6, Sentenza n. 567 del 18/02/1998 Cc. (dep. 01/04/1998) Rv. 210690 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA | Riscontro incrociato - Validità - Condizioni - Fattispecie in tema di associazione mafiosa.
Stato
decisa il 1998-02-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210690-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - CONDIZIONI DI APPLICABILITÀ - GRAVI INDIZI DI COLPEVOLEZZA

In tema di emissione di misure cautelari può riconoscersi valenza indiziaria al cosiddetto riscontro incrociato esclusivamente quando più collaboranti facciano riferimento agli stessi fatti ed al coinvolgimento in questi del medesimo soggetto; il reciproco conforto di attendibilità è, invece, da escludere quando le circostanze rispettivamente riferite siano estremamente generiche, come nel caso di mera collocazione in una associazione di tipo mafioso, della quale poco o nulla venga specificato in concreto ed in riferimento ad un determinato indagato, e senza che venga fatto convergente riferimento ad eventi delittuosi determinati.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 273 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)