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Sez. L, Sentenza n. 12161 del 19/08/2003 (Rv. 566002 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Presupposti - Valutazione - Apprezzamento di fatto - Configurabilità - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566002-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Per stabilire in concreto l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro ed in particolare di quello fiduciario, occorre valutare da un lato la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi ed all'intensità dell'elemento intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, stabilendo se la lesione dell'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro sia in concreto tale da giustificare o meno la massima sanzione disciplinare (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza cassata dalla S.C., aveva accolto l'impugnativa di licenziamento di un lavoratore che, ritenendosi ingiustamente privato dell'uso della vettura aziendale, aveva reagito assentandosi dal lavoro per alcuni giorni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)