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Sez. L, Sentenza n. 313 del 13/01/2003 (Rv. 559630 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA | Presupposti - Accertamento da parte del giudice del merito della gravità dei fatti addebitati al dipendente - Valutazione in concreto - Criteri - Apprezzamento di fatto - Censurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla sottrazione di cosa di altro dipendente.
Stato
decisa il 2003-01-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/559630-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - PER GIUSTA CAUSA

Per stabilire l'esistenza di una giusta causa di licenziamento, occorre valutare se la specifica mancanza commessa dal dipendente risulti obbiettivamente e soggettivamente idonea a ledere in modo grave l'elemento fiduciario su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro e sia tale da giustificare la massima sanzione disciplinare. Tale valutazione deve essere condotta con riferimento al caso concreto, considerando la portata del fatto, le circostanze del suo verificarsi, i motivi nonché l'intensità dell'elemento volitivo. La valutazione della gravità dell'infrazione e della sua idoneità ad integrare giusta causa di licenziamento si risolve in un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed incensurabile in sede di legittimità, se congruamente motivato. (Nella specie, il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva dichiarato illegittimo il licenziamento di due dipendenti, ritenendo che i fatti sicuramente loro addebitabili - aver rovistato nei cassetti assegnati ad altri lavoratori ed avere sottratto un ombrello pieghevole ad una collega - benché rilevanti disciplinarmente, non rivestivano gravità tale da giustificare un licenziamento in tronco)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2119, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)