diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 7213 del 26/01/2006 Ud. (dep. 27/02/2006) Rv. 233605 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Ricorso della parte civile avverso sentenza di proscioglimento per precedente giudicato, ritenuta più favorevole dell'intervenuta prescrizione, pronunciata nel giudizio di appello - Erronea applicazione nel giudizio di appello dell'art. 649 cod. proc. pen. - Annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla mancata decisione sulle statuizioni civili contenute nella sentenza di condanna di primo grado che viene confermata.
Stato
decisa il 2006-01-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233605-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

In tema di decisioni adottabili dal giudice di legittimità, rientra nell'ambito delle ipotesi di superfluità del rinvio e di possibilità per la Corte di cassazione di dare i provvedimenti necessari (art. 620 lett. l) cod. proc. pen.), il caso in cui la parte civile abbia proposto ricorso, ex art. 576 cod. proc. pen. avverso la sentenza con la quale il giudice di appello - rilevata erroneamente la violazione del "bis in idem" e di conseguenza erroneamente ritenuta inoperante la prescrizione - abbia pronunciato sentenza di proscioglimento per precedente giudicato, considerato più favorevole all'intervenuta prescrizione del reato. (La Corte ha osservato che, in tal caso, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla mancata decisione sulle statuizioni civili contenute nella sentenza di condanna di primo grado che devono essere confermate).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 lett. L, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 649 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)