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Sez. 5, Sentenza n. 21049 del 18/12/2003 Ud. (dep. 05/05/2004) Rv. 229233 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI | Richiesta dei benefici di cui agli articoli 163 e 175 cod. pen. dedotti con specifico motivo di appello - Mancata considerazione e omessa motivazione del giudice di appello sul punto - Annullamento senza rinvio della sentenza della Corte di appello e concessione dei predetti benefici dalla Corte di cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-12-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229233-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - CASI

In tema di decisioni adottabili dal giudice di legittimità, qualora l'imputato abbia richiesto con specifico motivo d'appello la concessione della sospensione condizionale della pena e la non menzione della condanna inflittagli dal giudice di primo grado e il giudice di appello non abbia preso in considerazione tale richiesta, omettendo qualsiasi motivazione sul punto, la sentenza della Corte di appello deve essere annullata senza rinvio e detti benefici vanno concessi dalla Corte di cassazione alle condizioni di legge.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 175 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1 lett. L, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 620 com. 1 lett. L

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)