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Sez. 1 - , Sentenza n. 24292 del 29/11/2016 (Rv. 642802 - 02)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Vizi attinenti alla sua deduzione e assunzione - Nullità relativa - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-11-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/642802-02

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE

Le formalità relative alla deduzione ed all'assunzione della prova testimoniale, in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per la tutela degli interessi delle parti, danno luogo, per il caso di loro violazione, a nullità relative e, dunque, non rilevabili d'ufficio dal giudice, dovendo essere eccepite nella prima udienza successiva a quella in cui si sono verificate, ove la parte interessata non era presente all'udienza. Nel caso in cui, invece, quest'ultima era presente all'assunzione della prova ed aveva assistito all'atto istruttorio senza formulare opposizione, la nullità, ove esistente, deve considerarsi sanata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)