Sez. 1, Sentenza n. 8531 del 28/05/2003 (Rv. 563680 - 01)
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE | Nullità - Sanatoria - Ammissibilità - Condizioni.
PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - IN GENERE
I vizi attinenti alla deduzione, alla ammissione e all'assunzione della prova testimoniale, sollevati con riferimento all'art. 244 cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 353 del 1990, applicabile "ratione temporis", sono deducibili nella prima udienza successiva a quella in cui si sono verificati solo se la parte interessata non è stata presente all'udienza, in quanto concernenti materia affidata alla disponibilità delle parti e perciò sanabili per acquiescenza di quella a vantaggio della quale la prova si sia svolta. Pertanto, quando l'atto istruttorio sia stato compiuto senza opposizione di detta parte che ha assistito all'escussione, la nullità, ove esistente, deve considerarsi sanata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Legge 26/11/1990 num. 353 art. 89
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)