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Sez. 3, Sentenza n. 12638 del 26/11/1992 (Rv. 479718 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Assunzione - In genere | Controversie agrarie - Delega da parte del collegio ad uno solo dei suoi componenti per l'assunzione delle prove - Inammissibilità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1992-11-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479718-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Procedimento di primo grado - Prova - Assunzione - In genere

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, comprese quelle relative ai rapporti agrari è inammissibile la delega da parte del collegio ad uno solo dei suoi componenti per l'assunzione delle prove e di conseguenza l'inosservanza del divieto si traduce in una nullità assoluta per vizio di costituzione del giudice ex art. 158 cod. proc. civ., essendo l'atto istruttorio compiuto da un giudice diverso da quello previsto; peraltro, l'anzidetta nullità soggiace al principio della conversione in motivo di impugnazione, sancito dal comma primo dell'art. 161 cod. proc. civ., con la conseguenza che la nullità se non sia stata fatta valere con l'atto di appello non può essere dedotta per la prima volta in sede di legittimità.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)