Sez. 3, Ordinanza n. 32556 del 14/12/2024 (Rv. 673112-02)
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO | Fatto illecito imputabile a più persone - Regola residuale di cui all’art. 2055, comma 3, c.c. - Applicabilità - Presupposti - Fattispecie.
RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO
In tema di fatto illecito imputabile a più persone, la regola residuale di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. è applicabile solo in presenza di una situazione di dubbio oggettivo e reale che non consente di valutare, neppure approssimativamente, la misura delle singole responsabilità per la mancanza di indicazioni specifiche circa il maggiore apporto causale di una o più condotte colpose. (Nel caso di specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che aveva ritenuto i medici responsabili in misura paritaria del danno patito dalla paziente senza tenere conto delle indicazioni emergenti dalla espletata CTU medico-legale e dalla cartella clinica, deponenti nel senso di una sequenza di comportamenti posti in essere in tempi e contesti diversi e secondo ruoli distinti).
Cod. Civ. art. 2055 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)