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Sez. 3 - , Ordinanza n. 14378 del 24/05/2023 (Rv. 667862 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE | Responsabilità solidale di appaltatore e progettista e direttore dei lavori - Ripartizione in ragione del rispettivo apporto causale - Accertamento - Necessità - Presupposti - Regola residuale di cui all’art. 2055, comma 3, c.c. - Applicabilità - Presupposti. RESPONSABILITA' CIVILE - SOLIDARIETA' - REGRESSO - In genere.
Stato
decisa il 2023-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667862-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - ROVINA E DIFETTI DI COSE IMMOBILI (RESPONSABILITA' DEL COSTRUTTORE) - IN GENERE

In tema di appalto, la responsabilità dell'appaltatore e del progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso a determinare il danno subito dal committente, è

improntata al vincolo della solidarietà, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1292 c.c., dovendo il giudice procedere all'accertamento e ripartizione delle rispettive quote di responsabilità solo a fronte di specifica domanda in tal senso, facendo ricorso al criterio sussidiario della parità delle colpe - di cui all'art. 2055, comma 3, c.c. - nel caso in cui, per l'impossibilità di provare le diverse entità degli apporti causali, residui una situazione di dubbio oggettivo e reale.

Cod. Civ. art. 1292, Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1655

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)