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Sez. 3, Sentenza n. 1806 del 19/06/1973 (Rv. 364779 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - MANCANZA - ATTIVITA DI CONSULENZA LEGALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SALTUARIETA.*
Stato
decisa il 1973-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364779-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - ISCRIZIONE - MANCANZA - ATTIVITA DI CONSULENZA LEGALE - AMMISSIBILITA - CONDIZIONI - SALTUARIETA.*

E consentita l'attivita di consulenza legale anche a persone non iscritte negli albi professionali forensi. Tuttavia, se cio vale per attivita sporadiche, il principio non e applicabile quando l'attivita di consulenza legale e esercitata professionalmente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)