Sez. 2, Sentenza n. 3971 del 27/11/1975 (Rv. 378258 - 01)
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - PRESTAZIONE DI ATTIVITA RISERVATA AGLI ISCRITTI - NULLITA DEI RELATIVI CONTRATTI - LIMITI - ATTIVITA DIVERSA DA QUELLA RISERVATA - ATTIVITA DI CONSULENZA LEGALE.*
LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - ESERCIZIO - MANCATA ISCRIZIONE ALL'ALBO - PRESTAZIONE DI ATTIVITA RISERVATA AGLI ISCRITTI - NULLITA DEI RELATIVI CONTRATTI - LIMITI - ATTIVITA DIVERSA DA QUELLA RISERVATA - ATTIVITA DI CONSULENZA LEGALE.*
L'art 2231, primo comma, cod civ - che commina la nullita assoluta dei contratti in cui si preveda il compimento, da parte di un soggetto non iscritto negli albi od elenchi professionali, di una prestazione d'opera intellettuale riservata, per legge, esclusivamente agli iscritti in tali albi od elenchi - non e applicabile quando l'attivita contemplata in contratto sia diversa da quella specificamente riservata ai detti iscritti, anche se a consuetudinariamente svolta da questi ultimi e prevista nella tariffa professionale. La mera attivita di consulenza legale (nel caso di specie, non risultante di carattere continuativo), esulando dall'ambito strettamente pubblicistico della professione forense regolato dalla legge professionale, resta estranea alla sfera delle funzioni riservate agli iscritti negli albi professionali, malgrado sia compresa fra le voci della relativa tariffa degli onorari. (V 1474/68, mass n 333134; 1806/73, mass n 364779).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2231, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)