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Sez. T, Ordinanza n. 27073 del 09/10/2025 (Rv. 676726-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Dichiarazione integrativa - Termine per l'accertamento - Decorrenza con riguardo alle modifiche apportate - Dalla presentazione della dichiarazione emendativa - Fondamento.
Stato
decisa il 2025-10-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/676726-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In materia di imposte sui redditi, ove il contribuente modifichi le indicazioni inserite nella dichiarazione, presentandone una integrativa, da quest'ultima - e non da quella originaria - decorre, con riguardo alle modifiche apportate, il termine di decadenza per l'accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, poiché, diversamente, lo stesso verrebbe eroso in caso di rettifica effettuata a ridosso della relativa scadenza. (Fattispecie relativa all'impugnazione di una cartella di pagamento, emessa a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 sulla dichiarazione integrativa).

DPR 22/07/1998 num. 322 art. 2 com. 8 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 43 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., Legge 23/12/2014 num. 190 art. 1 com. 640 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)