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Sez. T, Ordinanza n. 10440 del 21/04/2026 (Rv. 678258-01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE | Controllo automatizzato della dichiarazione - Notifica della cartella - Termine di decadenza ex art. 25, comma 1, d.P.R. n. 602/1973 - Dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2026-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678258-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - DICHIARAZIONE ANNUALE - IN GENERE

In tema di controllo automatizzato della dichiarazione, per esigenze di certezza e di rispetto dei diritti sostanziali del contribuente, ai fini della notifica della cartella di pagamento ex artt. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 e 54 bis del d.P.R. n. 633 del 1972, il termine decadenziale di cui all'art. 25, comma 1, del d.P.R. n. 602 del 1973 resta fermo e non รจ differito dalla presentazione di una dichiarazione tardiva o ultratardiva del contribuente.

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 36 bis CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 54 bis, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)